Direttiva in materia di attivitą estrattive

Venerdì 21/11/2008
 

Direttiva in materia di attivitą estrattive


Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 14-05-2007

Verificata la necessità di rendere più efficiente e coordinata l'azione amministrativa in funzione delle competenze e delle responsabilità in capo al Settore Attività Estrattive;
 Ribadito il principio che i giacimenti dei materiali di seconda categoria di cava sono considerati beni privati di interesse pubblico, così come il loro sfruttamento;
Considerato che  la legge regionale n. 37/85 solo ultimamente ha trovato la sua definitiva attuazione con l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
Considerato che il Piano, oltre ad individuare le aree da destinare all'attività estrattiva,  dispone norme sia per l'apertura e l'esercizio delle cave che l'avvio di un'intesa attività di recupero ambientale e di riutilizzo dei residui dell'attività estrattiva;
 Verificato che, in questo periodo di vuoto normativo, si sono determinate una moltitudine di situazioni che necessitano di essere portate ad un univoca interpretazione ed applicazione in coerenza con le norme vigenti in materia di coltivazione di sostanze minerali industrialmente utilizzabili.
 Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:
 1)  la proroga va adottata o quanto meno richiesta prima della scadenza  del    provvedimento di primo grado, per cui se emanata, o tanto più se richiesta,  successivamente  si viene a configurare una  rinnovazione e quindi in un nuovo atto.
L'art. 14 della l.r. n. 37/85 richiede che la proroga di autorizzazioni, concesse ai sensi  dell'art. 8, va richiesta prima della scadenza della autorizzazione stessa. E ciò vale anche nei casi in cui la ditta ha comunicato, per tempo, la sospensione dei lavori di scavo. Decorso il termine di scadenza  dell'autorizzazione senza che la ditta abbia presentato istanza di proroga, l'autorizzazione decade automaticamente, pur restando la ditta  obbligata ad effettuare tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza ed il recupero delle aree di cava interessate dalla coltivazione.
Ancora, ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 21/04, per le richieste di proroga la ditta deve accludere alla documentazione prodotta, o integrare quella già inviata, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui attesti che l'area oggetto di autorizzazione non ricade in aree naturali protette o in siti "natura 2000"cioè SIC o ZPS.
Gli uffici del Settore, comunque, provvederanno, a supporto delle ditte, agli eventuali riscontri se richiesti.
In caso contrario bisognerà che la ditta produca anche uno specifico piano di coltivazione, dismissione e recupero da sottoporre al parere del Settore Ecologia oltre quella di cui all'art. 14 della l.r. 37/85;
Per le richieste di proroga già presentate, ove non inviino,  nel termine di 90 gg. dalla pubblicazione della presente, la suddetta dichiarazione si provvederà ad emanare il provvedimento di sospensione lavori;
2) per le cave ricadenti in aree vincolate a Parco, qualsiasi attività dovrà essere sottoposta,  se previsto, d'ufficio all'esame dell'Autorità di Parco per la valutazione di compatibilità ambientale,  al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in essere;
3) allorché una ditta presenti istanza tendente a destinare parte dell'area di cava non più ad attività estrattiva, dovrà presentare, unitamente all'istanza, una variante al piano di coltivazione e del progetto di recupero ambientale da cui risulti, in modo univoco,  l'area di cava che si intende stralciare e destinare alla nuova attività. L'Ufficio, dopo aver verificato,  sul posto, la rispondenza dell'area indicata nella planimetria, provvederà a modificare l'atto autorizzativo stralciando l'area in questione. Con la richiesta deve essere  presentata un apposita relazione dalla quale si deve evincere inequivocabilmente l'area da  destinare a nuova attività e la nuova destinazione d'uso.
Inoltre si dovrà provvedere non solo a scorporarla dall'area di cava, ma anche a renderla funzionale affinché non interferisca con l'attività stessa della cava;                   
4) per i  lavori definibili come "abusivi" bisogna scindere il problema in due fattispecie e cioè:
a) i  lavori di coltivazione eseguiti in difformità al programma di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 o secondo  le modalità all'art. 35, determinano le condizioni previste dal comma 1) punto a) dell'art. 16 della l.r. 37/85.
In questo caso gli uffici del Settore devono procedere all'accertamento dell'infrazione redigendo apposito verbale, così come previsto per legge, e applicare le sanzioni di cui all'art. 28, trasmettendo il provvedimento al Settore Contenzioso della Regione per il connesso iter amministrativo.
Sarà, poi, redatta determina di sospensione lavori e diffida a provvedere, in un termine definito, al ripristino dello stato dei luoghi così come riportati nel progetto di coltivazione oggetto dell'autorizzazione. Il provvedimento sarà anche notificato al Sindaco del Comune interessato ed al Comandante dei VV. Urbani affinché vigilino sull'attività di cava sia per il ripristino che per bloccare l'eventuale prosecuzione abusiva dei lavori di coltivazione di cava.
Inoltre, se necessario sarà  predisposto un provvedimento di messa in sicurezza dell'area non autorizzata, ex art. 674 DPR 128/59.
Ove la ditta non provveda sarà redatto verbale d'infrazione e comminata la relativa sanzione ex art. 686 DPR 128/59 e nei termini di legge si procederà alla comunicazione di reato al pubblico Ministero.
La ditta potrà richiedere la ripresa dei lavori, per la sola parte regolarmente autorizzata,  previa presentazione di idonea fideiussione bancaria a garanzia dei lavori di ripristino degli scavi abusivi che dovrà effettuare nel termine fissato dal provvedimento di sospensione.
Decorso inutilmente il suddetto termine la Regione provvederà ad escutere la fideiussione e provvederà a far eseguire, i lavori in danno;
b) i  lavori realizzati senza autorizzazione, violano oltre le norme di cui alla legge 37/85 anche quelli inerenti l'uso del territorio.
Gli uffici ,oltre alle procedure di legge per il ripristino dei luoghi ed alla emanazione della determina di cessazione  dei lavori e applicazioni delle sanzioni amministrative, provvederanno all'invio degli atti al Sindaco del Comune interessato  nonché alla contestazione alla ditta della mancata presentazione della denunzia di esercizio (D.E.) e del documento di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro (D.S.S.); inoltre applicheranno  le relative sanzioni penali e daranno comunicazione del fatto all'A.G.;
5) per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, così come modificato dall'art. 2 della l.r. 21/04, il progetto deve essere prima valutato dal Settore Attività Estrattive che, successivamente,  provvederà a  trasmetterlo al Settore Ecologia per la Valutazione d'impatto o per il parere di competenza sullo specifico  progetto di recupero ambientale.
Qualora la VIA comporti una modifica con una nuova pubblicazione del progetto presentato, l'Ufficio valuterà,  caso per caso, se sottoporlo a valutazione o fare proprie le prescrizioni indicate.
Una volta richiesti i pareri per le  istanze presentate, va effettuato, con scadenza mensile, un sollecito per i pareri non ancora pervenuti, richiedendo contestualmente il provvedimento amministrativo per il superamento di quanto previsto dall'art. 29 della l.r. 37/85, relativo sia all'autorizzazione paesaggistica che al nulla-osta di cui del R.D. n. 3267/23. Detti pareri saranno acquisiti,  in  atti, in sede di CTRAE. Infatti,  è  necessario sopperire alla eventuale impossibilità a partecipare al Comitato da parte dei dirigenti del Settore Urbanistico e dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, atteso che l'obbligatorietà della presenza rende ferraginosa e incerta la procedura autorizzativa;
6) Le attività di messa in riserva e riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni non possono essere effettuate in alcun caso in zona di cava in attività.  Per poter svolgere tali attività si deve stralciare una porzione di area autorizzata come indicato al punto 3) delle presenti disposizioni.
 Le terre e le rocce da scavo di natura diversa dallo  scarto di cava e provenienti dall'esterno della cava stessa, che non costituiscono rifiuti ai densi dell'art. 186 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - comma 1 -, possono essere utilizzate senza trasformazioni preliminari per il riempimento, il ripristino e il recupero dell'area di cava o depositate in essa secondo le modalità previste dal progetto di recupero approvato da questo Settore e a condizione che siano rispettate tutte le procedure di cui all'art. 186 del Dlgs 152/2006 - commi 2,3,4,5,6,7 ed 8.
 Il colmamento, ripristino e recupero delle cave autorizzate può essere eseguito anche con l'impiego dei rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato I - suballegato 1 - del decreto del ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., secondo le previsioni del progetto di recupero approvato da questo Settore e a condizione che la cava sia stata autorizzata a discarica di rifiuti inerti da tutti gli Enti interessati al procedimento e che, quindi, il Titolare dell'autorizzazione di cava sia stato iscritto nell'apposito elenco provinciale. In ogni caso questo Settore potrà svincolare la fideiussione presentata a garanzia del recupero solo a conclusione del collaudo dei lavori;
7) i Datori di Lavoro hanno l'obbligo di trasmettere all'Autorità di Vigilanza:L'attestazione annuale prevista all'art. 6 c. 2 D.lgs. 624/96 sui luoghi di lavoro;
Il verbale della riuniuone periodica di prevenzione e protezione dai  rischi (art. 11 del      D.lgs 626/94) - c. 4 art. 8 D.lgs. 624/96;
La relazione annuale sulla stabilità dei fronti - art. 52 D.lgs. 624/96.
 Si rammenta inoltre agli Esercenti il rispetto delle norme transitorie riportate all'art. 100 del D.lgs. 624/96 entrato in vigore il 29/12/1996 dove l'adeguamento alle norme era immediato per le attività estrattive che avevano iniziato l'attività o subito trasformazioni strutturali successivamente al 29/12/1996.


    Compiti di Polizia Mineraria
  Il controllo, nell'area di cave, da parte dei funzionari del Settore Attività Estrattive avverrà secondo la seguente procedura:
-Documentazione di ottemperanza al D.lgs 624/96. In questa fase possono attualmente rientrare i controlli in merito al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di CORRETTA ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI
- Verifica del personale presente ed in particolare dei formati per soccorso e lotta incendi;
- Individuazione e verifica dei punti di pericolo per lo scivolamento, caduta, caduta di materiali dall'alto, prioiezione di schegge, schiacciamento, taglio, trascinamento, ribaltamento, ustione, corrosione da sostanze chimiche;
- Individuazione della presenza, della sufficienza e dell'efficienza di ripari e barriere.
- Presenza di dispositivi di lotta contro incendi e relativa efficienza;
- Presenza di apparecchi a pressione;
- Verifica del rispetto della normativa antincendio;
Le ditte, inoltre, sono tenute, a propria cura e spese, alle verifiche periodiche biennali di seguito riportate, su cui i funzionari del Settore esplicheranno il loro controllo, avvalendosi dei laboratori riconosciuti dal Ministero o dell'ARPA-Puglia, in quanto organo tecnico dell'Amministrazione regionale,:
- Individuazione e verifica dei punti di pericolo elettrico sulle macchine, alimentazione, arresto di emergenza e sezionamento, protezione contro i contatti diretti o indiretti, circuiti di comando e segnalazione, dispositivi di comando e indicatori luminosi, illuminazione della macchina etc.;
- Individuazione e verifica dei punti di pericolo di un impianto elettrico, quali mancanza di impianto di messa a terra o del collegamento degli impianti utilizzatori all'impianto di messa a terra, mancanza di interruttori differenziali, mancata protezione contro i contatti diretti, grado di protezione degli apparecchi, grado di usura dell'impianto elettrico illuminazione sussidiaria, cabina di trasformazione, possibilità di esplosione,  ecc.-
 Con riferimento alle macchine, poi, dovrà essere verificato il rispetto del D.P.R. 459/96 di attuazione della direttiva macchine (requisiti essenziali di sicurezza, marcatura CE, dichiarazione di conformità ecc.).
 Durante il controllo di sicurezza occorrerà verificare il rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa di cui al decreto legislativo n. 624,96 in materia di uso delle attrezzature di lavoro, accertando l'adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro, stesso, nonché il rispetto della normativa sulla movimentazione manuale dei carichi.
 Inoltre, dovranno essere verificate alcune condizioni di contesto dei punti di pericolo ambientale che potrebbero essere causate dalla presenza di:
- Polveri: silice, amianto, polveri generiche, polveri di legno, metalli carbone ecc.;
- Gas di scarico di mezzi diesel, gas dovuti allo sfumo a seguito di volate di mine, solventi, ossido di carbonio, ecc.;
- Idrocarburi policiclici aromatici;
- Microclima: temperatura, velocità dell'aria, umidità;
- Illuminamento degli ambienti di lavoro;
- Radiazioni ionizzanti;
ecc. (come individuabile eventualmente mediante A.R.) -
Dovranno essere verificati i punti di emissione, se da macchina o da ciclo di lavorazione, nonché la presenza di impianti di aspirazione, bocche e relativa portata, presenza di filtri; inoltre dovrà essere verificato il rispetto della normativa sull'uso dei DPI di cui al D.lgs. n. 626/94.
Rientra tra i controlli di igiene e sicurezza anche la verifica del rispetto della disciplina sugli obblighi di segnalazione o di avvisi in forma scritta o grafica previsti dalle attuali disposizioni legislative.
I riferimenti normativi sul punto precedente si riscontrano nel D.lgs. n. 493/96 circa la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e nei DD.P.R. n. 547/55, 302/56, 303/56, 277/91 e 128/59.
Ove ritenuto opportuno,l'U.P.G. potrà procedere a rilevazioni tecniche strumentali per la verifica del rumore illuminazione, temperatura, umidità, particolato aerodisperso, nonché acquisire eventuali rilevazioni ambientali fatte eseguire dall'azienda estrattiva ispezionata.
Non è raro il caso in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria non disponga di alcuna o di tutte le attrezzature necessarie per le rilevazioni strumentali: in tal caso potrà essere richiesto l'intervento delle strutture dell'ARPA per rilevamenti di tipo igienico-sanitario, ai sensi della convenzione in atto.
Le verifiche periodiche biennali di cui al D.P.R. 22/10/2001 n. 462 e art. 31 del D.lvo 624/96 degli impianti di messa a terra, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche, delle apparecchiature in pressione, delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento, delle scale aeree ecc., in carico alla pubblica Amministrazione, non rientrano nell'ambito dell'ispezione ordinaria, richiedendo talvolta preparazione specialistica non posseduta dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Tali verifiche rientrano peraltro tra le competenze dell'autorità di vigilanza, la cui mancata esecuzione può configurare il reato di omissione di atti d'ufficio a carico del responsabile del servizio, subordinatamente peraltro al fatto che lo stesso responsabile sia messo in condizione di esercitare tale funzione, per disponibilità di professionalità adeguate e di idonei strumenti o apparecchiature.
Conseguentemente, considerato che gli oneri sono, comunque, a carico delle ditte, ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.lvo 624/96, le stesse dovranno provvedere alle verifiche periodiche biennali avvalendosi dei laboratori riconosciuti dal Ministero o  dell'ARPA - Puglia, in quanto strumento tecnico dell'Ammistrazione regionale.         
In sede di ispezione dovranno essere verificati ed esaminati almeno i seguenti atti, che dovranno essere obbligatoriamente disponibili presso il luogo di lavoro e, comunque, messi a disposizione, successivamente, se al momento non disponibili:
-   scheda d'ispezione e di prova manutenzione impianti (art. 32 D.lgs. 626/96);
- registro infortuni;
- registro delle prescrizioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 128/59;
- registro di carico e scarico esplosivi;
- denuncia impianti elettrici di messa a terra;
- denuncia dispositivi per la protezione delle scariche atmosferiche;
- denuncia impianti elettrici in locali con pericolo di esplosione;
- verifica libretti apparecchi di sollevamento;
- verifica libretti apparecchi a pressione;
- documentazione di ottemperanza D.lgs n. 277/91 abrogato e sostituito dal D.lgs 195/2006;
- documentazione di ottemperanza D.lgs. 187/2005 esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
- attestazione ottemperanza visita medica iniziale e visite mediche successive;
- presidi di medicazione;
- denunce di malattie professionali;
- documentazione di ottemperanza al D.lgs. 626/94. In questa fase possono attualmente rientrare i controlli in merito al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 21 e 22 del D.lgs. 626/94, di formazione, informazione e addestramento circa l'uso delle attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, di informazione e formazione circa la movimentazione manuale dei carichi e nell'uso di attrezzature munite di videoterminali;
- Ordini di servizio approvati dalla direzione lavori.
Nel caso in cui siano riscontrate violazioni alle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro si procederà direttamente alla sospensione dell'attività estrattiva indicando contestualmente il termine per l'adempimento, nonché alla revoca dell'autorizzazione se tali inosservanze sono gravi o reiterate o sia decorso inutilmente il termine indicato del provvedimento di sospensione.
La revoca e la sospensione saranno comunicate al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge.
Infine, saranno emanate sia un'ordinanza per l'aggiornamento annuale del piano topografico dell'area di cava, che una disposizione sulla documentazione, con allegata modulistica, da trasmettere al Settore Attività Estrattive a cura degli esercenti di cava in materia di sicurezza e di salute,ai sensi della legge n. 624/96 ai D.P.R. nn.547/55 e 128/59.
Sarà, inoltre, inviata a tutti gli operatori, per facilitare il compito, una tabella riepilogativa degli adempimenti amministrativi verso gli Enti pubblici cointeressati all'esercizio dell'attività estrattive.
I responsabili delle strutture del settore Attività estrattive daranno scrupoloso e pedissequa esecuzione alle disposizioni contenute nella presente circolare.  
Tutto ciò chiarito, si invitano i soggetti in indirizzo all'osservanza delle disposizioni innanzi esposte, per una migliore e più  stretta collaborazione tra tutte le parti interessate dall'attività estrattiva nella Regione Puglia.
   
      


     

 

 

 

 

 

16/05/2007
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